La Giunta Regionale della Lombardia, con decreto n. 6480/2015, ha approvato le nuove "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica". Tali disposizioni attuano la DGR n. 3868 del 17 luglio 2015, a partire dal 1 gennaio 2017.
Il provvedimento riduce drasticamente i limiti di trasmittanza termica dei componenti finestrati per gli interventi di riqualificazione energetica, validi anche per accedere alle detrazioni fiscali del 65%.
Si ricorda che la trasmittanza termica Uw definisce la dispersione di calore dei serramenti; pertanto più questo valore è basso, maggiore è l'isolamento termico del serramento.
Fino al 31 dicembre 2016, le trasmittanze di serramenti ed infissi, installati in zona climatica E, dovevano essere minori o uguali al valore limite Uw=1,8 W/m2K. A partire dal 1 gennaio 2017, il valore limite della trasmittanza termica è stato abbassato a Uw=1,4 W/m2K. Questo vale per la zona climatica E, a cui appartiene la maggior parte dei Comuni della provincia di Brescia. Mentre per la zona climatica F, trattandosi di clima ancor più rigido, il limite è stato ridotto ulteriormente, ovvero pari a Uw=1,0 W/m2K.
Requisiti energetici minimi per la riqualificazione energetica
Trasmittanza termica Uw massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache dei cassonetti, comprensive degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica | Uw (W/m2K) |
Dal 1 gennaio 2017 | |
ZONA E | 1,40 |
ZONA F | 1,00 |
Anche per la provincia autonoma di Trento i limiti delle trasmittanze sono stati abbassati, ma solo per gli infissi installati a partire dal 1 Aprile 2017.
I nuovi valori limite della trasmittanza termica si applicano a finestre, portefinestre, vetrate (fisse o apribili) e porte d'ingresso, considerando le parti trasparenti e opache che li compongono, che delimitano un ambiente riscaldato da un ambiente non riscaldato oppure dall'esterno.